Art. 4.
(Concessione della cittadinanza).
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della
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Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai soggetti di seguito indicati e in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».